domenica 14 novembre 2010

Gli organi di controllo del sistema finanziario

Le dinamiche dei mercati, la diversità di operazioni e la complessità delle procedure hanno richiesto nuovi strumenti da adoperare all’interno del sistema finanziario per governare le attività organizzate.
Gli organi di controllo economico e finanziario sono al centro dell’attenzione delle cronache perché devono saper controllare l’assunzione dei rischi da parte delle banche e porsi in una condizione di terzietà rispetto le stesse. Prima di valutare il malfunzionamento di questi organi è necessario valutarne l’utilità.
La Consob è nata per “riattivare il flusso degli investimenti nei settori produttivi, assicurare un’adeguata informazione del mercato ed esercitare un’efficace vigilanza sulle società quotate, al fine di garantire il miglior funzionamento della struttura organizzativa della società nell’intento di tutelare il pubblico risparmiatore”, ma soprattutto per “uniformare la legislazione italiana in tema di controlli sulle società e sull’attività della borsa a quella dei Paesi economicamente più avanzati”.
Ora sappiamo che rimane comunque delimitata come organo di pubblica amministrazione, perciò punta ad un compromesso costituzionale tra unità di indirizzo politico-amministrativo del potere di governo ed effettività dei precetti di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Le aree in cui opera la Consob sono di primaria importanza:
- Organizzazione e funzionamento dei mercati, per garantire il pass nel mercato delle società e dei titoli, per controllare i sistemi di funzionamento delle transazioni, in specifico della negoziazione, della compensazione e della liquidazione.
- Informazione al pubblico risparmio e alle società con la presentazione di prospetti informativi per il pubblico che vuole investire o disinvestire e per la vigilanza delle società di revisione contabile.
- Vigilanza sugli intermediari finanziari per controllare la validità delle negoziazioni.
- Promozione degli strumenti finanziari attraverso i promotori finanziari, iscritti in un albo secondo i requisiti di onorabilità e professionalità.
Le società di revisione, vigilate dalla Consob, si occupano di controllare contabilmente le società previa iscrizione nel registro del Ministero della Giustizia. Per il mercato del capitale di rischio inoltre devono essere iscritte nei registri di revisori contabili per controllare società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati.
La società di revisione è tenuta a controllare almeno trimestralmente la validità delle rilevazioni contabili dei fatti di gestione (oltre che la contabilità sociale). La loro verifica viene incrociata con il bilancio d’esercizio e per le società quotate viene anche dato potere di esprimere parere scritto sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del divieto di opzione.
La Banca d’Italia ha da sempre controllato l’assunzione dei rischi delle banche italiane per preservare la stabilità monetaria intervenendo sul mercato dei cambi, rifinanziando le banche e determinando il tasso ufficiale di sconto.
Essa emette e controlla la circolazione di moneta legale, deve sorvegliare la condotta di mercato garantendo la concorrenza, mantenendo la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario.
C.I.C.R. (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) è un organismo facente capo al Ministro del Tesoro, insieme ad altri quattro ministri e il governatore della Banca d’Italia, al quale il Testo Unico Bancario (Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993) attribuisce compiti di alta vigilanza sul credito e sulla tutela del risparmio.
Il collegio sindacale è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative. E’ composto da tre o cinque membri eletti in assemblea ordinaria e revocabili solo in luogo di una giusta causa. Durante i loro tre esercizi di attività vigilano sul rispetto della legge e dei principi di buona amministrazione, essi possono compiere ispezioni negli organi delle società controllate.
I collegi possono controllare la contabilità delle società non iscritte nei mercati dei capitali di rischio e che non sono tenute a redigere il bilancio consolidato.

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